Risposta corretta.
C - Il contratto di fornitura di corrente elettrica rientra nella categoria dei contratti di somministrazione, con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata. In caso di interruzione senza preavviso che si protrae per diverse ore, l'utente ha diritto a una forma di indennizzo, forfettariamente calcolato ed erogato dal venditore dell'energia direttamente in bolletta entro il primo ciclo di fatturazione utile.
Oltre a tale rimborso automatico, l'utente può comunque chiedere il risarcimento dei danni diretti soggettivi subiti.
Lo strumento giuridico da azionare è l'articolo 1218 del codice civile, il quale prevede che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non dimostri l'impossibilità di adempiere.
Ne deriva pertanto una responsabilità per danni come ad esempio il deperimento di cibi o la compromessa funzionalità di macchinari ed elettrodomestici.
Le polizze ARAG "Tutela Legale Impresa" e "ARAG Impresa Under 5", nelle versioni di prodotto che prevedono la garanzia "vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi", coprono le spese legali per simili richieste di risarcimento.
Non esitare a chiederci informazioni
qui