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Polizze auto
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FACCIAMO CHIAREZZA SULLA RIVALSA DELLE COMPAGNIE ONLINE 8 Anni 11 Mesi fa #59

  • Vincenzo
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Mi capita sempre più spesso di sentirmi dire di tutto e di più sulle rivalse applicate dalle Compagnie che operano tramite internet.
Molto spesso venditori di polizze improvvistati e poco informati, lanciano messaggi non proprio corrispondenti alla reltà spaventando il potenziale Cliente, per potersi accaparrare il contratto di assicurazione.
Innanzitutto vorrei precisare che tutte le rivalse applicate dalle Compagnie rientrano in sanzioni applicate dal Codice della Strada, pertanto casi fuorilegge, di conseguenza come ho sostenuto in altri post direi che non è il caso di incentivare l'illegalità, anche se la Compagnia possa pagare l'eventuale danno.
Rispetto a qualche anno fa bisogna precisare che le rivalse da parte delle Compagnie sono state quasi tutte plafonate, in alcuni casi vi è la possibilità di azzerarla, quindi nelle peggiori delle ipotesi solo una parte del danno nei casi meno gravi è a carico dell'Assicurato, chiaramente una sola volta nell'arco dell'anno, non per i casi recidivi.

Si tenga conto che molti dei casi sottoriportati valgono anche per le più blasonate Compagnie tradizionali, vediamo comunque qualche caso concreto:

QUIXA:
L’assicurazione non è operante in questi casi:
  • Conducente in stato di ebbrezza o sanzionato ai sensi dell'art. 186 n.7 Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro, ad un massimo di € 15.000);
  • Conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sanzionato ai sensi dell'art. 187 n.6 Codice della Strada;
  • Conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge;
  • Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
  • Dolo del conducente;
  • Il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
  • Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
  • Veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada (Rivalsa totale, se trascorsi più di 4 mesi dalla scadenza);
  • Danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.
GENIALLOYD
L’assicurazione non è operante in questi casi:
  • Conducente in stato di ebbrezza a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro ad un massimo di € 2.500);
  • Conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada;
  • Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta (Nessuna rivalsa, se la patente viene rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro);
  • Conducente non abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
  • Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge;
  • Disattenzione delle clausole restrittive dell'età dei conducenti dichiarate in polizza (Rivalsa limitata € 5.000);
  • Partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche;
  • Veicolo adibito a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
  • Veicolo non abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
  • Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
  • Danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.;
  • Disattenzione delle clausole restrittive degli anni di patente dei conducenti dichiarate in polizza (Rivalsa limitata € 5.000);
  • Danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
  • Circolazione all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
  • Veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
  • Danni cagionati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141 del medesimo codice.
DIRECT LINE
L’assicurazione non è operante in questi casi:
  • Conducente in stato di ebbrezza o sanzionato ai sensi dell'art. 186 n.7 Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro, 10% del danno ad un massimo di € 2.500);
  • Conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sanzionato ai sensi dell'art. 187 n.6 Codice della Strada;
  • Conducente non abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge;
  • Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
  • Disattenzione delle clausole restrittive dell'età dei conducenti dichiarate in polizza;
  • Partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
  • Circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
  • Veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge.
LINEAR
L’assicurazione non è operante in questi casi:
  • Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza (la rivalsa è limitata al 10% del danno, con un massimo di 500€, solo per il primo sinistro e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico);
  • Nel caso di veicolo guidato da persone sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  • Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (tranne nel caso di patente scaduta se successivamente rinnovata regolarmente);
  • Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;
  • Nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
  • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
  • Nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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DIALOGO
L’assicurazione non è operante in questi casi:
  • Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  • Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
  • Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal Proprietario (o Locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
  • In caso di dolo del conducente;
  • Se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • Ai sensi degli artt. 1892 –1893 - 1894 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell’ Assicurato;
  • Ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di mutamenti che abbiano aggravato il Rischio.

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FACCIAMO CHIAREZZA SULLA RIVALSA DELLE COMPAGNIE ONLINE 7 Anni 8 Mesi fa #75

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Devo dire che da un pò quasi tutte le Compagnie si sono adeguate a rinunciare alla rivalsa per incidente in stato di ebbrezza pagando un piccolo sovrappremio.
Richiedetelo!

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