Assicurazione CAT-NAT IMPRESE legge di bilancio dicembre 2023 n.213
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COSA PREVEDE LA LEGGE (fonte ANIA)
Catastrofi naturali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa.
Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025.
L’obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.
Quando scatta l’obbligo?
Entro il 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle.
Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.
Chi deve assicurarsi?
Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole.
Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?
Come chiarito dall’art. 1 bis della legge fiscale (legge 151/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?
Il decreto prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025.
Tale termine vale anche per le polizze attualmente in vigore?
NO. Per le assicurazioni già in essere l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.
Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24 febbraio 2025, l’adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24 febbraio 2026.
Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici.
Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.
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EVENTI NATURALI DA ASSICURARE (fonte ANIA)
Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?
I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.
Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?
Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.
Cosa si intende per sisma?
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.
Cosa si intende per frana?
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.
Cosa non rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione?
Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.
Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.
Cosa non rientra nella definizione di sisma?
Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
Inoltre, è esclusa "l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.
Cosa non rientra nella definizione di frana?
Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
- il sisma;
- l’alluvione;
- l’inondazione e l’esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.
SONO SEMPRE ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.
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BENI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA (fonte ANIA)
Quali beni copre la polizza obbligatoria?
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
- i terreni;
- i fabbricati;
- gli impianti;
- i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali”
(articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO.
Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?
- Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
- per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
- per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).
Per le imprese con SOMMA ASSICURATA fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l’applicazione di uno scoperto (*) del 15% del danno indennizzabile.
(*) Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell’assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a 7.000 euro, l’impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero 1.050 euro.
Per le imprese con SOMMA ASSICURATA oltre 30 milioni di euro la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l’applicazione di ulteriori limiti:
(a) per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza (*) sarà pari alla somma assicurata;
(b) per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
(c) per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.
(*) Il massimale di polizza è l'importo massimo, indicato nel contratto, che l'assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a 10.000 euro, l'assicurato che subisce un danno di 2.000 euro otterrà un indennizzo pari all'intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di 15.000 euro, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso 10.000 euro, mentre i restanti 5.000 euro saranno a proprio carico.
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DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA (fonte ANIA)
Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?
La polizza obbligatoria copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Quali danni non sono coperti dalla polizza obbligatoria?
Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?
Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption).
Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.